Art. 3.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
      3. La Commissione termina i lavori con i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
      4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione finale approvata ai sensi del comma 3.

 

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